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DAL MERCATO

::: Da domani il parquet sarà marcato CE
IL PARQUET di Domenico Adelizzi
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Una svolta epocale per il comparto: dal 1 marzo 2009 anche per le pavimentazioni di legno vi sarà l’obbligo della marcatura. Ecco cosa cambierà.


All'inizio del 2004, l'Ente di normalizzazione italiano che ha il compito di studiare ed emettere le norme tecniche valide per tutto il territorio nazionale per qualsiasi settore produttivo (UNI), ha pubblicato il pacchetto di norme tecniche di prodotto che in pratica costituisce il riferimento per stabilire in modo univoco la conformità e la classificazione qualitativa degli elementi di legno per pavimentazioni e, più in generale, per identificare, riconoscere e classificare i parquet e i pavimenti di legno.

L'importanza di queste norme tecniche è più che rilevante, soprattutto perché si sono dovuti rivedere i principali metodi di classificazione in base alle caratteristiche morfologiche e dimensionali degli elementi di legno che compongono qualsiasi tipo di parquet.
In estrema sintesi (sui prossimi numeri di Area Showroom vi saranno articoli di approfondimento), le norme tecniche di prodotto pubblicate da UNI descrivono le specifiche relative alle principali tipologie di elementi lignei per le pavimentazioni di legno attualmente in commercio (proprietà dimensionali, di formato e di classificazione qualitativa della specie legnosa di cui l'elemento è realizzato).
Le norme prevedono, tra l’altro, che gli elementi debbano essere in grado di subire un rinnovamento (ripetendo la levigatura e il trattamento superficiale senza intervenire sulla posa) almeno due volte nell'arco della vita utile del prodotto e che la posa sia eseguita in modo che gli elementi lignei che ne compongono la geometria possano essere sostituiti nel caso sia necessario procedere ad eventuali riparazioni.

::: PERCHÉ LA MARCATURA CE?
A livello comunitario, per garantire la libera circolazione dei prodotti nei Paesi della Comunità Europea, le Direttive dette del “Nuovo Approccio” prevedono che i prodotti debbano rispettare i requisiti essenziali da essa fissati e che, a dimostrazione di questo, il costruttore rediga una dichiarazione di conformità e apponga sul prodotto il marchio CE che, in pratica, è l'unico modo per attestare la conformità del prodotto ai requisiti prescritti e stabiliti da specifiche direttive comunitarie, che hanno come comune denominatore per tutti i manufatti la certezza della sicurezza all'utilizzo quotidiano.
L'obbligo della marcatura CE avviene quando la Comunità Europea ha emesso la Direttiva di riferimento e lo Stato comunitario la recepisce.
Tra le attuali e vigenti direttive che richiedono la marcatura CE si ricorda: la direttiva sui prodotti da costruzione, sulla compatibilità elettromagnetica, sulle attrezzature a pressione, sugli ambienti ad atmosfera potenzialmente esplosiva, sugli ascensori, gli apparecchi medicali, i giocattoli, le partizioni interne non fisse (le cosiddette interpareti), i pannelli a base legno per l'edilizia e, da marzo 2009, anche per le pavimentazioni di legno e parquet.
Un qualsiasi tipo di prodotto che rientra nel campo di applicazione di una delle sopraddette Direttive Comunitarie non può essere messo sul mercato senza il marchio CE e ciò significa che il produttore si fa carico di garantire che quello specifico prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva stessa. È illegale apporre la marcatura CE su prodotti che non rientrano nel campo di applicazione di nessuna Direttiva Europea.
A prescindere dell'obbligatorietà di apporre il marchio, gli Stati membri della Comunità Europea hanno mantenuto il diritto di indicare nelle regolamentazioni nazionali il livello di prestazione che il prodotto deve raggiungere per rispondere ai requisiti essenziali. Queste prescrizioni sono motivate da considerazioni sociali o climatiche, oppure da particolari considerazioni sulla destinazione d'uso dell'opera.
La conoscenza delle regolamentazioni nazionali e locali (ricordiamo anche che in alcuni Stati membri le Regioni o gli stati Federati possono emanare regolamentazioni relative alla costruzione) diventa pertanto necessaria prima di proporre o vendere un prodotto.

::: COSA DICE LA NORMA
Premesso che per pavimentazione di legno si intende l'assemblaggio di singoli elementi di legno posati sulla struttura primaria o sul sottopavimento e che per parquet invece si intende la pavimentazione di legno con uno spessore minimo dello strato superiore di legno nobile non inferiore a 2,5 mm prima della posa, dopo due anni dall'emissione dalle specifiche norme di prodotto, UNI ha emesso la norma tecnica che dal 1 marzo 2009 (in origine era il primo marzo 2008, mentre mandiamo in stampa questo numero il Comitato Costruzioni della Commissione Europea, responsabile dell'implementazione della Direttiva Prodotti da Costruzione e della correlata Marcatura CE dei pavimenti di legno, ha deciso di posporre di dodici mesi l'obbligo di apporre il marchio CE sui pavimenti di legno e i parquet, n.d.r.) porterà alla marcatura CE obbligatoria per tutti i tipi di elementi di legno per le pavimentazioni lignee di qualsiasi tipo e genere. La norma che stabilisce e sancisce tutti gli elementi che determineranno la marcatura CE dei parquet e delle pavimentazioni di legno in genere è la norma armonizzata europea UNI EN 14.342 “Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura”, emessa nel mese di maggio del 2005, emanata dal CEN (Comitato europeo di normazione) su specifico mandato della Commissione Europea e citata in Gazzetta europea.
La suddetta norma ha un'appendice (ZA) che contiene le indicazioni delle caratteristiche di prodotto rilevanti ai fini della marcatura CE, oltre ai criteri da seguire per il controllo della conformità dei prodotti di riferimento, ossia degli elementi di posa per parquet.
La pubblicazione della norma EN 14.342 è stato il punto di partenza verso la obbligatorietà della marcatura CE dei parquet, in effetti, fino al 1 marzo 2009, si è ancora nel cosiddetto “periodo di coesistenza", durante il quale la marcatura CE per i parquet è ancora volontaria.

::: CONTENUTI DEL LA NORMA UNI EN 14342
La norma EN 14342 prevede la valutazione di conformità e i requisiti per la marcatura delle varie tipologie di elementi di legno per parquet e pavimentazioni di legno, così come descritti nelle varie norme tecniche di prodotto. In estrema sintesi, la norma analizza e considera i seguenti elementi utili per la sicurezza di chi utilizza il prodotto:
:-: caratteristiche prestazionali da dichiarare per la marcatura CE;
:-: modalità per la determinazione di queste caratteristiche;
:-: procedure di controllo della produzione;
:-: procedure di attestazione di conformità e le modalità di apposizione della marcatura CE.
I soggetti interessati alla norma UNI EN 14.342, cioè coloro che devono apporre la marcatura CE, sono il fabbricante, un suo rappresentante autorizzato, chi importa o rivende con il proprio marchio, in generale, quindi, chi effettua la prima immissione sul mercato comunitario europeo.
Le caratteristiche prestazionali da monitorare previste dalla norma UNI EN 14.342 sono le seguenti:
:-: reazione al fuoco; rilascio di formaldeide;
:-: emissione di pentaclorofenolo; resistenza a rottura;
:-: scivolosità;
:-: conduttività termica e durabilità (biologica).
Prima di tutto, marcare CE le pavimentazioni di legno e i parquet significa che i prodotti rispettano i requisiti essenziali (tutti i requisiti oppure alcuni, in funzione di quello che la legislazione nazionale di ogni singolo Paese impone) definiti dalla direttiva di riferimento, in questo caso la Direttiva sui prodotti da costruzione.

::: LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il produttore degli elementi lignei per parquet deve redigere un documento ufficiale denominato dichiarazione di conformità. Si tratta di un documento con il quale viene spiegato più in dettaglio il significato della marcatura CE.
Tale dichiarazione dà diritto al produttore di applicare la marcatura CE. Non c'è comunque l'obbligo di allegare la dichiarazione al prodotto, si deve solo redigerla e tenerla a disposizione per fornirla su richiesta. La dichiarazione va firmata dal titolare e dal legale rappresentante dell'azienda che fornisce il prodotto al mercato.
La marcatura CE vera e propria deve essere applicata sul prodotto stesso, su un'etichetta applicata al prodotto, sulla sua confezione o sui documenti commerciali di accompagnamento; questo documento (che di fatto certifica la marcatura CE di listoni, tavolette, lamelle e così via) deve riportare almeno i seguenti elementi:
:-: il simbolo CE (conforme alla Dir. 93/68/CEE);
:-: il nome o marchio di identificazione e l’indirizzo del produttore;
:-: le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura;
:-: il riferimento alla norma europea; :-: la descrizione del prodotto e le informazioni sulla posa in opera, oltre alle informazioni sulle caratteristiche essenziali pertinenti elencate nella norma tecnica europea.

::: MARCHIO CE E MARCHIO DI QUALITÀ
Il marchio CE è il tipico esempio di marchio obbligatorio che ha lo scopo di documentare che il prodotto possiede i requisiti essenziali prescritti dalla legislazione comunitaria per garantire la sicurezza all'utilizzo quotidiano. Esso, però, non permette di evidenziare, sul piano commerciale, la qualità del prodotto. Questo compito è affidato invece ai marchi di qualità volontari, che tra l'altro hanno anche il compito di evidenziare la conformità alle norme tecniche specifiche di prodotto. In estrema sintesi, i marchi di qualità sono volontari e forniscono al consumatore finale una garanzia supplementare sulla qualità specifica dei prodotti, al di là dell'obbligatorietà di possed ere i requisiti essenziali previsti dalla Direttiva Comunitaria di riferimento.
A fronte di ciò, si può dichiar are che il marchio CE applicato sui pacchi e sulla documentazione commerciale aziendale può tranquillamente coesistere con i marchi volontari di qualità, i quali svolgono un ru o l o diverso e complementare alla marcatura CE.

::: E SE NON SI APPONE IL MARCHIO CE?
Dal momento in cui la marcatura CE diventerà cogente ed obbligatoria, l'immissione sul mercato di pacchi di listoni, listoncini, tavolette, lamelle sprovvisti dalla marcatura CE sarà sanzionata con il ritiro dal commercio degli stessi e con il divieto di incorporazione o installazione in edifici (art. 11 DPR 246/93).
Nel caso in cui invece vi sia “apposizione indebita” della marcatura CE, si configura l'ipotesi di responsabilità penale (delitto di frode in commercio di cui l'art., 515 c.p. che incrimina “chiunque nell'esercizio dell'attività commerciale consegna al cliente una cosa per un'altra, ovvero una cosa che per una o più motivazioni è diversa da quella dichiarata e pattuita”).

::: IL MARCHIO CE IN BREVE
• Attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità.
• Attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante.
• Non può essere apposto se non a controlli ultimati.
• Conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario.
• Deve essere apposto dal fabbricante. • È composto dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal numero d’identificazione dell’organismo o degli organismi.
• Deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d’accompagnamento.
• Non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio.
• E obbligatoria per:
- tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive del nuovo approccio;
- per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
- per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali da configurarli prodotti nuovi.
• Le direttive di nuovo approccio possono escludere l’applicazione della marcatura CE per alcuni prodotti, i quali possono circolare liberamente solo se:
- sono provvisti della dichiarazione di conformità;
- sono provvisti di dichiarazione di totale responsabilità del fabbricante;
- sono provvisti di certificato di conformità;
- recano il nome del fabbricante e l’indicazione della capacità massima;
- sono fabbricati secondo una buona pratica di costruzione.
• La marcatura CE di conformità è disciplinata dalla Decisione 93/465/CEE del Consiglio (del 22 luglio 1993).
• Il dispositivo comunitario fornisce il dettaglio dei moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica.
• È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
• Sul prodotto o sull’etichetta di identificazione può essere apposto ogni altro marchio – quali ad esempio i marchi di qualità o di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell’organismo di certificazione abilitato, purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
• In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispett ate le proporzioni indicate nella figura sopra.



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