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::: Da domani il parquet sarà marcato CE IL PARQUET di Domenico Adelizzi
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Una svolta epocale per il comparto:
dal 1 marzo 2009 anche
per le pavimentazioni di legno vi sarà
l’obbligo della marcatura.
Ecco cosa cambierà.
All'inizio del 2004, l'Ente
di normalizzazione italiano
che ha il compito
di studiare ed emettere
le norme tecniche valide per
tutto il territorio nazionale per
qualsiasi settore produttivo
(UNI), ha pubblicato il pacchetto
di norme tecniche di prodotto
che in pratica costituisce il
riferimento per stabilire in
modo univoco la conformità e
la classificazione qualitativa
degli elementi di legno per pavimentazioni
e, più in generale,
per identificare, riconoscere e
classificare i parquet e i pavimenti
di legno.
L'importanza di queste norme
tecniche è più che rilevante,
soprattutto perché si sono dovuti
rivedere i principali metodi di
classificazione in base alle caratteristiche
morfologiche e dimensionali
degli elementi di legno
che compongono qualsiasi tipo
di parquet.
In estrema sintesi (sui prossimi
numeri di Area Showroom vi
saranno articoli di approfondimento),
le norme tecniche di prodotto
pubblicate da UNI descrivono
le specifiche relative alle principali
tipologie di elementi lignei
per le pavimentazioni di legno
attualmente in commercio (proprietà
dimensionali, di formato e
di classificazione qualitativa della
specie legnosa di cui l'elemento è
realizzato).
Le norme prevedono, tra l’altro,
che gli elementi debbano essere
in grado di subire un rinnovamento
(ripetendo la levigatura
e il trattamento superficiale
senza intervenire sulla posa)
almeno due volte nell'arco della
vita utile del prodotto e che la
posa sia eseguita in modo che
gli elementi lignei che ne compongono
la geometria possano
essere sostituiti nel caso sia
necessario procedere ad eventuali
riparazioni.
::: PERCHÉ LA MARCATURA CE?
A livello comunitario, per garantire la libera circolazione dei
prodotti nei Paesi della
Comunità Europea, le Direttive
dette del “Nuovo Approccio”
prevedono che i prodotti debbano
rispettare i requisiti essenziali
da essa fissati e che, a dimostrazione
di questo, il costruttore
rediga una dichiarazione di
conformità e apponga sul prodotto
il marchio CE che, in pratica,
è l'unico modo per attestare
la conformità del prodotto ai
requisiti prescritti e stabiliti da
specifiche direttive comunitarie,
che hanno come comune denominatore per tutti i manufatti la
certezza della sicurezza all'utilizzo
quotidiano.
L'obbligo della marcatura CE
avviene quando la Comunità
Europea ha emesso la Direttiva
di riferimento e lo Stato comunitario
la recepisce.
Tra le attuali e vigenti direttive
che richiedono la marcatura CE
si ricorda: la direttiva sui prodotti
da costruzione, sulla compatibilità
elettromagnetica,
sulle attrezzature a pressione,
sugli ambienti ad atmosfera
potenzialmente esplosiva, sugli
ascensori, gli apparecchi medicali,
i giocattoli, le partizioni
interne non fisse (le cosiddette
interpareti), i pannelli a base
legno per l'edilizia e, da marzo
2009, anche per le pavimentazioni
di legno e parquet.
Un qualsiasi tipo di prodotto
che rientra nel campo di applicazione
di una delle sopraddette
Direttive Comunitarie non può essere messo sul mercato
senza il marchio CE e ciò significa
che il produttore si fa carico
di garantire che quello specifico
prodotto è conforme ai requisiti
previsti dalla Direttiva stessa.
È illegale apporre la marcatura
CE su prodotti che non rientrano
nel campo di applicazione di
nessuna Direttiva Europea.
A prescindere dell'obbligatorietà
di apporre il marchio, gli
Stati membri della Comunità
Europea hanno mantenuto il
diritto di indicare nelle regolamentazioni
nazionali il livello di
prestazione che il prodotto
deve raggiungere per rispondere
ai requisiti essenziali. Queste
prescrizioni sono motivate da
considerazioni sociali o climatiche,
oppure da particolari considerazioni
sulla destinazione
d'uso dell'opera.
La conoscenza delle regolamentazioni
nazionali e locali (ricordiamo
anche che in alcuni Stati
membri le Regioni o gli stati
Federati possono emanare
regolamentazioni relative alla
costruzione) diventa pertanto
necessaria prima di proporre o
vendere un prodotto.
::: COSA DICE LA NORMA
Premesso che per pavimentazione
di legno si intende l'assemblaggio
di singoli elementi di
legno posati sulla struttura primaria
o sul sottopavimento e
che per parquet invece si intende
la pavimentazione di legno
con uno spessore minimo dello
strato superiore di legno nobile non inferiore a 2,5 mm prima
della posa, dopo due anni dall'emissione
dalle specifiche
norme di prodotto, UNI ha
emesso la norma tecnica che
dal 1 marzo 2009 (in origine era
il primo marzo 2008, mentre
mandiamo in stampa questo
numero il Comitato Costruzioni
della Commissione Europea,
responsabile dell'implementazione
della Direttiva Prodotti da
Costruzione e della correlata
Marcatura CE dei pavimenti di
legno, ha deciso di posporre di
dodici mesi l'obbligo di apporre
il marchio CE sui pavimenti di
legno e i parquet, n.d.r.) porterà
alla marcatura CE obbligatoria
per tutti i tipi di elementi di
legno per le pavimentazioni lignee di qualsiasi tipo e genere.
La norma che stabilisce e sancisce
tutti gli elementi che determineranno
la marcatura CE dei
parquet e delle pavimentazioni
di legno in genere è la norma
armonizzata europea UNI EN
14.342 “Pavimentazioni di legno
- Caratteristiche, valutazione di
conformità e marcatura”, emessa
nel mese di maggio del 2005,
emanata dal CEN (Comitato
europeo di normazione) su specifico
mandato della
Commissione Europea e citata
in Gazzetta europea.
La suddetta norma ha un'appendice
(ZA) che contiene le
indicazioni delle caratteristiche
di prodotto rilevanti ai fini della
marcatura CE, oltre ai criteri da
seguire per il controllo della
conformità dei prodotti di riferimento,
ossia degli elementi di
posa per parquet.
La pubblicazione della norma
EN 14.342 è stato il punto di partenza
verso la obbligatorietà
della marcatura CE dei parquet,
in effetti, fino al 1 marzo 2009, si
è ancora nel cosiddetto “periodo
di coesistenza", durante il
quale la marcatura CE per i parquet
è ancora volontaria.
::: CONTENUTI DEL LA NORMA UNI EN 14342
La norma EN 14342 prevede la
valutazione di conformità e i
requisiti per la marcatura delle
varie tipologie di elementi di
legno per parquet e pavimentazioni
di legno, così come descritti
nelle varie norme tecniche di
prodotto. In estrema sintesi, la
norma analizza e considera i
seguenti elementi utili per la sicurezza
di chi utilizza il prodotto:
:-: caratteristiche prestazionali da
dichiarare per la marcatura CE;
:-: modalità per la determinazione
di queste caratteristiche;
:-: procedure di controllo della
produzione;
:-: procedure di attestazione di
conformità e le modalità di
apposizione della marcatura CE.
I soggetti interessati alla norma
UNI EN 14.342, cioè coloro che
devono apporre la marcatura
CE, sono il fabbricante, un suo
rappresentante autorizzato, chi
importa o rivende con il proprio
marchio, in generale, quindi, chi effettua la prima immissione
sul mercato comunitario
europeo.
Le caratteristiche prestazionali
da monitorare previste dalla
norma UNI EN 14.342 sono le
seguenti:
:-: reazione al fuoco; rilascio di
formaldeide;
:-: emissione di pentaclorofenolo;
resistenza a rottura;
:-: scivolosità;
:-: conduttività termica e durabilità
(biologica).
Prima di tutto, marcare CE le
pavimentazioni di legno e i
parquet significa che i prodotti
rispettano i requisiti essenziali
(tutti i requisiti oppure
alcuni, in funzione di quello
che la legislazione nazionale
di ogni singolo Paese impone)
definiti dalla direttiva di riferimento,
in questo caso la
Direttiva sui prodotti da
costruzione.
::: LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il produttore degli elementi
lignei per parquet deve redigere
un documento ufficiale denominato
dichiarazione di conformità.
Si tratta di un documento
con il quale viene spiegato più
in dettaglio il significato della
marcatura CE.
Tale dichiarazione dà diritto al
produttore di applicare la marcatura
CE. Non c'è comunque l'obbligo di allegare la dichiarazione
al prodotto, si deve
solo redigerla e tenerla a
disposizione per fornirla su
richiesta. La dichiarazione va
firmata dal titolare e dal legale
rappresentante dell'azienda
che fornisce il prodotto al
mercato.
La marcatura CE vera e propria
deve essere applicata sul prodotto
stesso, su un'etichetta
applicata al prodotto, sulla sua
confezione o sui documenti
commerciali di accompagnamento;
questo documento (che
di fatto certifica la marcatura
CE di listoni, tavolette, lamelle
e così via) deve riportare almeno
i seguenti elementi:
:-: il simbolo CE (conforme alla
Dir. 93/68/CEE);
:-: il nome o marchio di identificazione
e l’indirizzo del produttore;
:-: le ultime due cifre dell'anno di
apposizione della marcatura;
:-: il riferimento alla norma europea;
:-: la descrizione del prodotto e
le informazioni sulla posa in
opera, oltre alle informazioni
sulle caratteristiche essenziali
pertinenti elencate nella
norma tecnica europea.
::: MARCHIO CE E MARCHIO DI QUALITÀ
Il marchio CE è il tipico esempio
di marchio obbligatorio
che ha lo scopo di documentare
che il prodotto possiede i
requisiti essenziali prescritti
dalla legislazione comunitaria
per garantire la sicurezza all'utilizzo
quotidiano. Esso, però,
non permette di evidenziare,
sul piano commerciale, la qualità
del prodotto. Questo compito
è affidato invece ai marchi di qualità volontari, che
tra l'altro hanno anche il compito
di evidenziare la conformità
alle norme tecniche specifiche
di prodotto. In estrema
sintesi, i marchi di qualità
sono volontari e forniscono al
consumatore finale una garanzia
supplementare sulla qualità
specifica dei prodotti, al di
là dell'obbligatorietà di possed
ere i requisiti essenziali previsti
dalla Direttiva Comunitaria
di riferimento.
A fronte di ciò, si può dichiar
are che il marchio CE applicato
sui pacchi e sulla documentazione
commerciale aziendale
può tranquillamente coesistere
con i marchi volontari di qualità,
i quali svolgono un ru o l o
diverso e complementare alla
marcatura CE.
::: E SE NON SI APPONE IL MARCHIO CE?
Dal momento in cui la marcatura
CE diventerà cogente ed
obbligatoria, l'immissione sul
mercato di pacchi di listoni,
listoncini, tavolette, lamelle
sprovvisti dalla marcatura CE
sarà sanzionata con il ritiro dal
commercio degli stessi e con il
divieto di incorporazione o
installazione in edifici (art. 11
DPR 246/93).
Nel caso in cui invece vi sia
“apposizione indebita” della
marcatura CE, si configura l'ipotesi
di responsabilità penale
(delitto di frode in commercio
di cui l'art., 515 c.p. che incrimina
“chiunque nell'esercizio
dell'attività commerciale consegna
al cliente una cosa per
un'altra, ovvero una cosa che
per una o più motivazioni è
diversa da quella dichiarata e
pattuita”).
::: IL MARCHIO CE IN BREVE
• Attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità.
• Attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante.
• Non può essere apposto se non a controlli ultimati.
• Conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione,
alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario.
• Deve essere apposto dal fabbricante.
• È composto dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal
numero d’identificazione dell’organismo o degli organismi.
• Deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero
impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d’accompagnamento.
• Non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio.
• E obbligatoria per:
- tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive
del nuovo approccio;
- per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
- per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali da configurarli prodotti nuovi.
• Le direttive di nuovo approccio possono escludere l’applicazione della marcatura CE per alcuni prodotti, i quali possono
circolare liberamente solo se:
- sono provvisti della dichiarazione di conformità;
- sono provvisti di dichiarazione di totale responsabilità del fabbricante;
- sono provvisti di certificato di conformità;
- recano il nome del fabbricante e l’indicazione della capacità massima;
- sono fabbricati secondo una buona pratica di costruzione.
• La marcatura CE di conformità è disciplinata dalla Decisione 93/465/CEE del Consiglio (del 22 luglio 1993).
• Il dispositivo comunitario fornisce il dettaglio dei moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della
conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione
tecnica.
• È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico
della marcatura CE.
• Sul prodotto o sull’etichetta di identificazione può essere apposto ogni altro marchio – quali ad esempio i marchi di qualità
o di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell’organismo di certificazione abilitato,
purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
• In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispett ate le proporzioni indicate nella figura sopra.
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