|
::: SISTRI: ufficializzata la proroga dei termini STRATEGIE di Federica Fiorellini
-----------------------------------------------------------
Novità relative al sistema
informatico di controllo
della tracciabilità dei rifiuti
urbani: il periodo di doppia
gestione è spostato
al 31 dicembre 2010.
Il 1 ottobre 2010 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale
n. 10A11570 di proroga dei termini per
l’operatività del Sistri (il nuovo sistema informatico
di controllo della tracciabilità dei rifiuti
urbani), preannunciato con circolare n.
18 del 29 settembre 2010. Obiettivo? Consentire
alla residua, ma folta, schiera di utenti
obbligati di dotarsi dei necessari dispositivi
elettronici.
La data formale di inizio dell’operatività resta
fissata al 1 ottobre, ma il periodo di doppia gestione (in cui le aziende per familiarizzare
con il sistema sono tenute a utilizzare sia registro
e formulari che Sistri) è prorogato al
31 dicembre 2010. Durante questo periodo
le aziende che dispongono dei dispositivi informatici
hanno l’obbligo di utilizzare entrambe
le modalità. Entro il 30 novembre
2010 dovrà essere conclusa l’attività di distribuzione
delle chiavette usb e della installazione
delle black box, in modo che tutte le
aziende abbiano almeno un mese di tempo
per testare il sistema.
Le sanzioni relative al Sistri (ancora da definire)
si applicheranno pertanto dal 1 gennaio
2011, fino a tale data restano valide le
sanzioni che riguardano la tenuta di registro
e formulari (obbligatoria fino al 31 dicembre
2010). La gestione del sistema di controllo
della tracciabilità è stata affidata al
Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente.
::: Di cosa si tratta?
Ricordiamo ai lettori che il Sistri nasce nel
2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del
Mare nel più ampio quadro di innovazione e
modernizzazione della Pubblica Amministrazione,
per permettere l'informatizzazione
dell'intera filiera dei rifiuti speciali a
livello nazionale e dei rifiuti urbani per la
Regione Campania. Il Sistema si pone
l’obiettivo di semplificare le procedure e gli
adempimenti, riducendo i costi sostenuti
dalle imprese, e di gestire in modo innovativo
un processo complesso e variegato con
garanzie di trasparenza, conoscenza e prevenzione
dell'illegalità.
In sostanza, da un sistema cartaceo - imperniato
sui tre documenti costituiti dal Formulario
di identificazione dei rifiuti,
Registro di carico e scarico, Modello unico
di dichiarazione ambientale (MUD) - si è
passati a soluzioni tecnologiche in grado, da
un lato, di semplificare le procedure e gli
adempimenti e, dall’altro, di gestire in modo
più efficiente, e in tempo reale, un processo
complesso e variegato che comprende tutta
la filiera dei rifiuti.
“Una più corretta gestione dei rifiuti - recita
il sito ufficiale dedicato al registro
(www.sistri.it) - avrà vantaggi sia in termini
di riduzione del danno ambientale,
sia di eliminazione di forme di concorrenza
sleale tra imprese, con un impatto
positivo per tutte quelle che, pur sopportando
costi maggiori, operano nel rispetto
delle regole”.
::: SOGGETTI OBBLIGATI A ISCRIVERSI
- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma
3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.
Regione Campania: i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio
della regione campania.
Commercianti ed intermediari: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Consorzi: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che
organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
Trasportatori professionali: le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo
n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
Operatori del trasporto intermodale: il terminalista concessionario dell’area portuale di cui
all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima
legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo
trasporto; i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le
stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali
sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria
o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano
i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
smaltimento di rifiuti.
::: SOGGETTI CON ISCRIZIONE FACOLTATIVA
- Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3,
lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività
diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo
n. 152/2006
- Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi
- Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo
212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.
Per maggiori informazioni: www.sistri.it
|
|